Aro9. Revoca bando? Igeco ci guadagna. Lo dice il Tar

Aro9. Revoca bando? Igeco ci guadagna. Lo dice il Tar

La revoca del bando dell’Aro9 era legittima. Lo ha deciso il Tar di Lecce (sentenza n. 908/2016). Nuovo capitolo nella saga dell’Aro9. Secondo i giudici amministrativi (Sezione Terza, Luigi Costantini presidente; Antonella Lariccia referendaria; Maria Luisa Rotondano referendaria estensora) la pubblica ammisnitrazione ha “ampio e generale potere discrezionale di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (…) E’ pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell’intera procedura di gara per concreti motivi di interesse pubblico”. A maggior ragione, dice il Tar, è legittima la revoca perché intervenuta ancora prima della celebrazione della gara e la società ricorrente (Igeco) non risulta aver conseguito alcuna aggiudicazione.

Fin qui, c’era da aspettarselo: l’Aro9 non ha aperto le buste, la gara non è stata espletata, è legittimo, dice il Tar, revocare il bando.

Singolare però che i giudici, entrando nel merito, lo facciano con formule “al contrario” e arzigogolate. Di fatto, sembrano entrare nel merito senza farlo: “non è implausibile”, invece di “è vero”, “non implausibilmente evidenzia”, invece di dire “correttamente evidenzia”. E così via.

Il Tar cioè ritiene “non implausibili” le motivazioni addotte dai Comuni che hanno voluto revocare il bando, ma non ha considerato nel merito le motivazioni presentate dai Comuni che il bando non volevano revocarlo, e cioè che le obiezioni di Casarano & Co, sono già state prese in considerazione dal Conai, il Conai ha già risposto punto per punto e solo dopo il progetto è stato approvato.

Ciò che invece risulta chiarissimo è il parere dei giudici rispetto alla richiesta di risarcimento danni chiesta da Igeco per la revoca del bando.

Scrivono i Giudici (e questa volta senza giri di parole) che la società ricorrente, Igeco, appunto, che si oppone alla revoca e chiede i danni, è l’attuale gestore di 4 su 7 Comuni Dell’ARO: Matino, Casarano, Ruffano, Parabita. “Il che di fatto- scrivono i giudici – per il principio della ‘compensatio lucri cum damno’ “neutralizza” le invocate pretese risarcitorie”. Lo mettono proprio così, tra virgolette, i giudici: “neutralizza”.

Come a dire: cara Igeco, da questa situazione ci stai già guadagnando.

Dei 4 Comuni in cui il servizio raccolta è gestito da Igeco infatti, solo Parabita ha disposto un nuovo bando di gara, come previsto dalla legge.

Gli altri, vanno avanti in prorogatio, nonostante per legge non sia più possibile.

Nell’immobilismo della Regione Puglia, che non procede a commissariare l’Aro9 e tutti gli Aro che, come ha denunciato Cantone, non hanno proceduto a fare i bandi, come legge impone, il papocchio continua.

E quanto il gatto non c’è, i topi ballano…

Nel frattempo? Si è avviato un carteggio tra il Conai, che aveva redatto gratuitamente il bando revocato e l’Aro9, che chiede di sottoscrivere un nuovo protocollo per procedere ad un nuovo bando. Il Conai risponde ribadendo la correttezza del suo operato e il fatto che il piano d’Ambito è stato approvato dall’Assemblea dei sindaci dell’Aro9 dopo che il Conai ha apportato tutte le modifiche richieste, più volte.

Delle due l’una: o quegli stessi sindaci erano distratti quando fu approvato il Piano o si sono ricreduti, fulminati sulla via di Damasco.

La saga continua. E come abbiamo spiegato fin dall’inizio (e come dicono i giudici) Igeco ci guadagna, i cittadini ci perdono.

Marilù Mastrogiovanni
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